Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, alla cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto e' avvenuto anche mediante raccomandata a.r.
In ricorso deve contenere:
- nome, cognome e C.F. del ricorrente;
- l’elezione di domicilio nel Comune ove si trova il Giudice di Pace competente;
- l’indicazione del valore della causa.
Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente, deve essere presentato in n. 1 originale oltre a 4 copie della stesso.
Unitamente al ricorso deve essere depositata la nota d’iscrizione a ruolo (per alcuni Comuni d’Italia tale nota deve essere compitata sul sito www.gdp.giustizia.it) e sulla stessa, sottoscritta dal ricorrente o dal Suo procuratore legale, dovrà essere apposto il Contributo Unificato secondo i seguenti importi, oltre € 8,00= per la marca da bollo:
Valore del procedimento Contributo Unificato
Fino a € 1.100,00= € 37,00=
Da € 1.100,01= a € 5.200,00= € 85,00=
Da € 5.200,01= a € 26.000,00= € 206,00=
Il Giudice fisserà le udienze alle quali il ricorrente dovrà presenziare – eventualmente per il tramite di un rappresentante munito di procura speciale.
Il Giudice di Pace può, con sentenza:
- respingere il ricorso, condannando o compensando le spese del giudizio;
- accogliere, anche solo parzialmente, il ricorso, rifondendo o compensando le spese di giudizio;
La sentenza viene comunicata alle parti e passa in giudicato qualora nel termine di 6 mesi non sia stato proposto appello; qualora, invece, una delle parti del giudizio provveda a notificare all’altra la sentenza resa dal Giudice, la stessa passa in giudicato qualora non sia stato promosso appello nel termine breve di 30 gg.
lunedì 9 gennaio 2012
venerdì 4 novembre 2011
Cos'è la cartella esattoriale
La cartella esattoriale è l’atto con il quale la Pubblica Amministrazione ordina al cittadino di pagare la multa o l’ingiunzione della stessa perché mai pagate e non opposte o pagate in ritardo. La cartella esattoriale è l’ultimo avviso che la Pubblica Amministrazione invia prima di procedere con l’esecuzione forzata.
Il termine per impugnarla è di 30 giorni!
Di seguito alcuni dei motivi per fare opposizione alla cartella esattoriale:
- Emissione del ruolo oltre i termini di legge della sanzione
- Emissione della cartella oltre i termini di legge;
- Omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- Accoglimento del ricorso presentato (anche per silenzio accoglimento) – In questo caso, si consiglia di scrivere al Comando di Polizia richiedendo lo sgravio della cartella in autotutela
Il termine per impugnarla è di 30 giorni!
Di seguito alcuni dei motivi per fare opposizione alla cartella esattoriale:
- Emissione del ruolo oltre i termini di legge della sanzione
- Emissione della cartella oltre i termini di legge;
- Omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- Accoglimento del ricorso presentato (anche per silenzio accoglimento) – In questo caso, si consiglia di scrivere al Comando di Polizia richiedendo lo sgravio della cartella in autotutela
martedì 11 ottobre 2011
Nuovi termini per impugnare il verbale avanti il Giudice di Pace - D.Lgs. n. 150/11
Con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 150/11 il termine per impugnare i verbali per violazioni al Codice della Strada è stato ridotto, a pena di inammissibilita' del ricorso, da 60 a 30 giorni decorrenti “dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Tale nuova disposizione si applica per i verbali accertati dal 6 Ottobre 2011, data di entrata in vigore della norma.
Rimane, invece, invariato il termine di 60 giorni per impugnare il verbale avanti il Prefetto territorialmente competente ovvero il termine di 30 giorni per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione di quest’ultimo.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 6 del D.Lgs n. 150/2011 relativo alle opposizioni ai verbali d’accertamento.
“Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi' inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta”.
Tale nuova disposizione si applica per i verbali accertati dal 6 Ottobre 2011, data di entrata in vigore della norma.
Rimane, invece, invariato il termine di 60 giorni per impugnare il verbale avanti il Prefetto territorialmente competente ovvero il termine di 30 giorni per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione di quest’ultimo.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 6 del D.Lgs n. 150/2011 relativo alle opposizioni ai verbali d’accertamento.
“Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi' inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta”.
lunedì 26 settembre 2011
Ricorso a Giudice di Pace contro l'ordinanza del Prefetto
Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, alla cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto e' avvenuto anche mediante raccomandata a.r.
In ricorso deve contenere:
- Nome, cognome e C.F. del ricorrente;
- l’elezione di domicilio nel Comune ove si trova il Giudice di Pace competente;
- l’indicazione del valore della causa.
Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente, deve essere presentato in n. 1 originale oltre a 4 copie della stesso.
Unitamente al ricorso deve essere depositata la nota d’iscrizione a ruolo (per alcuni Comuni d’Italia tale nota deve essere compitata sul sito www.gdp.giustizia.it) e sulla stessa, sottoscritta dal ricorrente o dal Suo procuratore legale, dovrà essere apposto il Contributo Unificato secondo i seguenti importi, oltre € 8,00= per la marca da bollo:
Valore del procedimento Contributo Unificato
Fino a € 1.100,00= € 37,00=
Da € 1.100,01= a € 5.200,00= € 85,00=
Da € 5.200,01= a € 26.000,00= € 206,00=
Il Giudice fisserà le udienze alle quali il ricorrente dovrà presenziare – eventualmente per il tramite di un rappresentante munito di procura speciale.
Il Giudice di Pace può, con sentenza:
- respingere il ricorso, condannando o compensando le spese del giudizio;
- accogliere parzialmente il ricorso, qualora sia stata fatta espressa richiesta nell’atto, e ridurre la somma giunta nell’ordinanza prefettizia, rifondendo o compensando le spese di giudizio;
- accogliere, anche solo parzialmente, il ricorso, rifondendo o compensando le spese di giudizio;
La sentenza viene comunicata alle parti e passa in giudicato qualora nel termine di 6 mesi non sia stato proposto appello; qualora, invece, una delle parti del giudizio provveda a notificare all’altra la sentenza resa dal Giudice, la stessa passa in giudicato qualora non sia stato promosso appello nel termine breve di 30 gg.
In ricorso deve contenere:
- Nome, cognome e C.F. del ricorrente;
- l’elezione di domicilio nel Comune ove si trova il Giudice di Pace competente;
- l’indicazione del valore della causa.
Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente, deve essere presentato in n. 1 originale oltre a 4 copie della stesso.
Unitamente al ricorso deve essere depositata la nota d’iscrizione a ruolo (per alcuni Comuni d’Italia tale nota deve essere compitata sul sito www.gdp.giustizia.it) e sulla stessa, sottoscritta dal ricorrente o dal Suo procuratore legale, dovrà essere apposto il Contributo Unificato secondo i seguenti importi, oltre € 8,00= per la marca da bollo:
Valore del procedimento Contributo Unificato
Fino a € 1.100,00= € 37,00=
Da € 1.100,01= a € 5.200,00= € 85,00=
Da € 5.200,01= a € 26.000,00= € 206,00=
Il Giudice fisserà le udienze alle quali il ricorrente dovrà presenziare – eventualmente per il tramite di un rappresentante munito di procura speciale.
Il Giudice di Pace può, con sentenza:
- respingere il ricorso, condannando o compensando le spese del giudizio;
- accogliere parzialmente il ricorso, qualora sia stata fatta espressa richiesta nell’atto, e ridurre la somma giunta nell’ordinanza prefettizia, rifondendo o compensando le spese di giudizio;
- accogliere, anche solo parzialmente, il ricorso, rifondendo o compensando le spese di giudizio;
La sentenza viene comunicata alle parti e passa in giudicato qualora nel termine di 6 mesi non sia stato proposto appello; qualora, invece, una delle parti del giudizio provveda a notificare all’altra la sentenza resa dal Giudice, la stessa passa in giudicato qualora non sia stato promosso appello nel termine breve di 30 gg.
venerdì 23 settembre 2011
Cos'è l'ordinanza prefettizia
L’ordinanza prefettizia è l’atto emesso dal Prefetto a seguito della presentazione del ricorso avverso il verbale d’accertamento.
“Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta” emette ordinanza motivata con la quale o ingiunge il pagamento di una somma determinata perché ritiene fondato l’accertamento o in caso contrario archivia gli atti (art. 204 c.1 C.d.s.).
Il termine per impugnarla è di 30 giorni!
I motivi per impugnare l’ordinanza prefettizia possono essere, esemplificandoli, i seguenti:
- Carente motivazione dell’ordinanza in relazione alle eccezioni esposte nel ricorso;
- Sottoscrizione da parte di un sostituto del Prefetto senza far menzione della delega;
- Notifica avvenuta da un centro S.I.T. non autorizzato;
- Emissione dell’ordinanza oltre il termine di 120 gg dal ricevimento del ricorso da parte della Prefettura;
- Notifica dell’ordinanza oltre il termine di 150 gg dal giorno di emissione dell’ordinanza stessa;
- Omessa o generica indicazione dei termini e modalità per impugnare l’atto.
“Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta” emette ordinanza motivata con la quale o ingiunge il pagamento di una somma determinata perché ritiene fondato l’accertamento o in caso contrario archivia gli atti (art. 204 c.1 C.d.s.).
Il termine per impugnarla è di 30 giorni!
I motivi per impugnare l’ordinanza prefettizia possono essere, esemplificandoli, i seguenti:
- Carente motivazione dell’ordinanza in relazione alle eccezioni esposte nel ricorso;
- Sottoscrizione da parte di un sostituto del Prefetto senza far menzione della delega;
- Notifica avvenuta da un centro S.I.T. non autorizzato;
- Emissione dell’ordinanza oltre il termine di 120 gg dal ricevimento del ricorso da parte della Prefettura;
- Notifica dell’ordinanza oltre il termine di 150 gg dal giorno di emissione dell’ordinanza stessa;
- Omessa o generica indicazione dei termini e modalità per impugnare l’atto.
lunedì 19 settembre 2011
Il ricorso al Prefetto
Il ricorso al Prefetto deve essere presentato tramite raccomandata a.r. entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale alla Prefettura del luogo ove il fatto e' avvenuto o, personalmente, presso gli Uffici dell'organo accertatore.
Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro trenta giorni all'Ufficio o Comando cui appartiene l'organo che ha elevato la multa, che nei successivi sessanta giorni è tenuto a presentare le proprie osservazioni in merito alla validità o meno della violazione contestata prendendo posizione sulle questioni sollevate dal ricorrente.
Se il ricorso è stato presentato all'Ufficio che ha elevato la multa, questo ha 30 giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto con le proprie osservazioni.
Il Prefetto può:
- respingere il ricorso con ordinanza motivata che deve essere emessa entro 120 giorni (che decorrono dal ricevimento da parte del Prefetto delle osservazioni dell’ufficio che ha elevato la multa). Con tale ordinanza il Prefetto ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione oltre le spese del procedimento.
L'ordinanza deve essere notificata all'autore della violazione e/o alle altre persone che sono tenute al pagamento (normalmente il proprietario) entro 150 giorni dalla sua adozione; entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza deve essere pagata la somma ingiunta o può essere proposto ricorso al Giudice di Pace competente territorialmente.
- accogliere il ricorso disponendo, nel termine di 120 giorni, l'archiviazione degli atti con ordinanza motivata che deve essere comunicata all'Ufficio che ha elevato la multa il quale provvederà a comunicarla al ricorrente.
Inoltre il ricorso si intende accolto quando, trascorsi 120 giorni l’ordinanza non viene adottata. Pertanto, sono da ritenersi archiviati gli atti quando l’ordinanza non è comunicata trascorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto (se lo ha ricevuto direttamente dal ricorrente mediante raccomandata a.r.) o trascorsi 180 giorni se il ricorso viene inoltrato al Prefetto dall'Ufficio o comando che ha elevato la multa.
Se il Prefetto non accoglie il ricorso è possibile proporre opposizione da presentarsi al Giudice di Pace.
ATTENZIONE: Se, nel termine di 60 giorni dalla notifica della violazione non si provvede al pagamento della sanzione pecuniaria o a proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, la sanzione amministrativa raddoppia oltre alle spese.
Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro trenta giorni all'Ufficio o Comando cui appartiene l'organo che ha elevato la multa, che nei successivi sessanta giorni è tenuto a presentare le proprie osservazioni in merito alla validità o meno della violazione contestata prendendo posizione sulle questioni sollevate dal ricorrente.
Se il ricorso è stato presentato all'Ufficio che ha elevato la multa, questo ha 30 giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto con le proprie osservazioni.
Il Prefetto può:
- respingere il ricorso con ordinanza motivata che deve essere emessa entro 120 giorni (che decorrono dal ricevimento da parte del Prefetto delle osservazioni dell’ufficio che ha elevato la multa). Con tale ordinanza il Prefetto ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione oltre le spese del procedimento.
L'ordinanza deve essere notificata all'autore della violazione e/o alle altre persone che sono tenute al pagamento (normalmente il proprietario) entro 150 giorni dalla sua adozione; entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza deve essere pagata la somma ingiunta o può essere proposto ricorso al Giudice di Pace competente territorialmente.
- accogliere il ricorso disponendo, nel termine di 120 giorni, l'archiviazione degli atti con ordinanza motivata che deve essere comunicata all'Ufficio che ha elevato la multa il quale provvederà a comunicarla al ricorrente.
Inoltre il ricorso si intende accolto quando, trascorsi 120 giorni l’ordinanza non viene adottata. Pertanto, sono da ritenersi archiviati gli atti quando l’ordinanza non è comunicata trascorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto (se lo ha ricevuto direttamente dal ricorrente mediante raccomandata a.r.) o trascorsi 180 giorni se il ricorso viene inoltrato al Prefetto dall'Ufficio o comando che ha elevato la multa.
Se il Prefetto non accoglie il ricorso è possibile proporre opposizione da presentarsi al Giudice di Pace.
ATTENZIONE: Se, nel termine di 60 giorni dalla notifica della violazione non si provvede al pagamento della sanzione pecuniaria o a proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, la sanzione amministrativa raddoppia oltre alle spese.
venerdì 9 settembre 2011
Altri motivi per contestare un verbale
Eventuali altri motivi per contestare il verbale in relazione alle singole violazioni del Codice della Strada:
ART. 7 C. 9 - ZTL – ACCESSO A ZONA ECOPASS
- Accesso seriale
- Mancanza di idonea segnaletica di preavviso;
- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;
- Omologazione del dispositivo di rilevamento.
ART. 7 – DIVIETO DI SOSTA
- Mancanza di idonea segnaletica orizzontale e/o verticale.
ART. 7 C. 14 – CIRCOLAZIONE NELLA CORSIA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI
- Accesso seriale
- Mancanza di idonea segnaletica di preavviso;
- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;
- Omologazione del dispositivo di rilevamento.
ART. 7 C. 14 - ACCESSO A ZONA SOGGETTA A TRAFFICO LIMITATO
- Accesso seriale
- Mancanza di idonea segnaletica di preavviso;
- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;
- Omologazione del dispositivo di rilevamento.
ART. 126 BIS – OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE
- Nessuna notizia deve essere fornita alla P.A. dal preteso trasgressore prima della definitività della sanzione principale.
ART. 142 – ECCESSO DI VELOCITA’ rilevato con autovelox
- Mancanza segnaletica della presenza del dispositivo;
- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;
- Omologazione del dispositivo di rilevamento;
- Taratura del dispositivo di rilevamento.
ART. 146 – PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO rilevato con dispositivo automatico
- Mancanza segnaletica della presenza del dispositivo;
- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;
- Omologazione del dispositivo di rilevamento;
- Taratura del dispositivo di rilevamento.
Se il verbale è stato elevato tramite dispositivi a distanza il verbale deve, a seconda del dispositivo, contenere:
- il modello dell’apparecchio utilizzato;
- la tollerabilità, accertata in percentuale, dello strumento;
- la dichiarazione di verifica della funzionalità del rilevatore;
- l’omologazione del Ministero delle Infrastrutture a seconda del dispositivo.
ART. 7 C. 9 - ZTL – ACCESSO A ZONA ECOPASS
- Accesso seriale
- Mancanza di idonea segnaletica di preavviso;
- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;
- Omologazione del dispositivo di rilevamento.
ART. 7 – DIVIETO DI SOSTA
- Mancanza di idonea segnaletica orizzontale e/o verticale.
ART. 7 C. 14 – CIRCOLAZIONE NELLA CORSIA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI
- Accesso seriale
- Mancanza di idonea segnaletica di preavviso;
- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;
- Omologazione del dispositivo di rilevamento.
ART. 7 C. 14 - ACCESSO A ZONA SOGGETTA A TRAFFICO LIMITATO
- Accesso seriale
- Mancanza di idonea segnaletica di preavviso;
- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;
- Omologazione del dispositivo di rilevamento.
ART. 126 BIS – OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE
- Nessuna notizia deve essere fornita alla P.A. dal preteso trasgressore prima della definitività della sanzione principale.
ART. 142 – ECCESSO DI VELOCITA’ rilevato con autovelox
- Mancanza segnaletica della presenza del dispositivo;
- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;
- Omologazione del dispositivo di rilevamento;
- Taratura del dispositivo di rilevamento.
ART. 146 – PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO rilevato con dispositivo automatico
- Mancanza segnaletica della presenza del dispositivo;
- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;
- Omologazione del dispositivo di rilevamento;
- Taratura del dispositivo di rilevamento.
Se il verbale è stato elevato tramite dispositivi a distanza il verbale deve, a seconda del dispositivo, contenere:
- il modello dell’apparecchio utilizzato;
- la tollerabilità, accertata in percentuale, dello strumento;
- la dichiarazione di verifica della funzionalità del rilevatore;
- l’omologazione del Ministero delle Infrastrutture a seconda del dispositivo.
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