L’ordinanza prefettizia è l’atto emesso dal Prefetto a seguito della presentazione del ricorso avverso il verbale d’accertamento.
“Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta” emette ordinanza motivata con la quale o ingiunge il pagamento di una somma determinata perché ritiene fondato l’accertamento o in caso contrario archivia gli atti (art. 204 c.1 C.d.s.).
Il termine per impugnarla è di 30 giorni!
I motivi per impugnare l’ordinanza prefettizia possono essere, esemplificandoli, i seguenti:
- Carente motivazione dell’ordinanza in relazione alle eccezioni esposte nel ricorso;
- Sottoscrizione da parte di un sostituto del Prefetto senza far menzione della delega;
- Notifica avvenuta da un centro S.I.T. non autorizzato;
- Emissione dell’ordinanza oltre il termine di 120 gg dal ricevimento del ricorso da parte della Prefettura;
- Notifica dell’ordinanza oltre il termine di 150 gg dal giorno di emissione dell’ordinanza stessa;
- Omessa o generica indicazione dei termini e modalità per impugnare l’atto.