Anche Brescia è attiva nel fare le multe per ZTL, abbiamo rilevato, però, alcune possibili irregolarità legate alla documentazione fotografica ed alla mancanza di idonea segnalazione del dispositivo.
Paghi la multa o fai ricorso?
venerdì 12 aprile 2013
martedì 19 giugno 2012
SS629 direzione nord altezza lago di Monate
SS629 direzione nord altezza lago di Monate segnalati molti autovelox illegittimi per mancanza di idonea segnalazione o limite di velocità non segnalato.
autovelox in Milano, Viale Fulvio Testi
Segnalo autovelox posizionato in Milano, Viale Fulvio Testi (SP5) direzione Milano centro non adeguatamente segnalato perché il cartello è posizionato fuori dalla sede stradale ed in curva in Viale Brianza.
lunedì 9 gennaio 2012
Ricorso al Giudice di Pace avverso Cartella Esattoriale
Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, alla cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto e' avvenuto anche mediante raccomandata a.r.
In ricorso deve contenere:
- nome, cognome e C.F. del ricorrente;
- l’elezione di domicilio nel Comune ove si trova il Giudice di Pace competente;
- l’indicazione del valore della causa.
Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente, deve essere presentato in n. 1 originale oltre a 4 copie della stesso.
Unitamente al ricorso deve essere depositata la nota d’iscrizione a ruolo (per alcuni Comuni d’Italia tale nota deve essere compitata sul sito www.gdp.giustizia.it) e sulla stessa, sottoscritta dal ricorrente o dal Suo procuratore legale, dovrà essere apposto il Contributo Unificato secondo i seguenti importi, oltre € 8,00= per la marca da bollo:
Valore del procedimento Contributo Unificato
Fino a € 1.100,00= € 37,00=
Da € 1.100,01= a € 5.200,00= € 85,00=
Da € 5.200,01= a € 26.000,00= € 206,00=
Il Giudice fisserà le udienze alle quali il ricorrente dovrà presenziare – eventualmente per il tramite di un rappresentante munito di procura speciale.
Il Giudice di Pace può, con sentenza:
- respingere il ricorso, condannando o compensando le spese del giudizio;
- accogliere, anche solo parzialmente, il ricorso, rifondendo o compensando le spese di giudizio;
La sentenza viene comunicata alle parti e passa in giudicato qualora nel termine di 6 mesi non sia stato proposto appello; qualora, invece, una delle parti del giudizio provveda a notificare all’altra la sentenza resa dal Giudice, la stessa passa in giudicato qualora non sia stato promosso appello nel termine breve di 30 gg.
In ricorso deve contenere:
- nome, cognome e C.F. del ricorrente;
- l’elezione di domicilio nel Comune ove si trova il Giudice di Pace competente;
- l’indicazione del valore della causa.
Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente, deve essere presentato in n. 1 originale oltre a 4 copie della stesso.
Unitamente al ricorso deve essere depositata la nota d’iscrizione a ruolo (per alcuni Comuni d’Italia tale nota deve essere compitata sul sito www.gdp.giustizia.it) e sulla stessa, sottoscritta dal ricorrente o dal Suo procuratore legale, dovrà essere apposto il Contributo Unificato secondo i seguenti importi, oltre € 8,00= per la marca da bollo:
Valore del procedimento Contributo Unificato
Fino a € 1.100,00= € 37,00=
Da € 1.100,01= a € 5.200,00= € 85,00=
Da € 5.200,01= a € 26.000,00= € 206,00=
Il Giudice fisserà le udienze alle quali il ricorrente dovrà presenziare – eventualmente per il tramite di un rappresentante munito di procura speciale.
Il Giudice di Pace può, con sentenza:
- respingere il ricorso, condannando o compensando le spese del giudizio;
- accogliere, anche solo parzialmente, il ricorso, rifondendo o compensando le spese di giudizio;
La sentenza viene comunicata alle parti e passa in giudicato qualora nel termine di 6 mesi non sia stato proposto appello; qualora, invece, una delle parti del giudizio provveda a notificare all’altra la sentenza resa dal Giudice, la stessa passa in giudicato qualora non sia stato promosso appello nel termine breve di 30 gg.
venerdì 4 novembre 2011
Cos'è la cartella esattoriale
La cartella esattoriale è l’atto con il quale la Pubblica Amministrazione ordina al cittadino di pagare la multa o l’ingiunzione della stessa perché mai pagate e non opposte o pagate in ritardo. La cartella esattoriale è l’ultimo avviso che la Pubblica Amministrazione invia prima di procedere con l’esecuzione forzata.
Il termine per impugnarla è di 30 giorni!
Di seguito alcuni dei motivi per fare opposizione alla cartella esattoriale:
- Emissione del ruolo oltre i termini di legge della sanzione
- Emissione della cartella oltre i termini di legge;
- Omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- Accoglimento del ricorso presentato (anche per silenzio accoglimento) – In questo caso, si consiglia di scrivere al Comando di Polizia richiedendo lo sgravio della cartella in autotutela
Il termine per impugnarla è di 30 giorni!
Di seguito alcuni dei motivi per fare opposizione alla cartella esattoriale:
- Emissione del ruolo oltre i termini di legge della sanzione
- Emissione della cartella oltre i termini di legge;
- Omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- Accoglimento del ricorso presentato (anche per silenzio accoglimento) – In questo caso, si consiglia di scrivere al Comando di Polizia richiedendo lo sgravio della cartella in autotutela
martedì 11 ottobre 2011
Nuovi termini per impugnare il verbale avanti il Giudice di Pace - D.Lgs. n. 150/11
Con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 150/11 il termine per impugnare i verbali per violazioni al Codice della Strada è stato ridotto, a pena di inammissibilita' del ricorso, da 60 a 30 giorni decorrenti “dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Tale nuova disposizione si applica per i verbali accertati dal 6 Ottobre 2011, data di entrata in vigore della norma.
Rimane, invece, invariato il termine di 60 giorni per impugnare il verbale avanti il Prefetto territorialmente competente ovvero il termine di 30 giorni per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione di quest’ultimo.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 6 del D.Lgs n. 150/2011 relativo alle opposizioni ai verbali d’accertamento.
“Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi' inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta”.
Tale nuova disposizione si applica per i verbali accertati dal 6 Ottobre 2011, data di entrata in vigore della norma.
Rimane, invece, invariato il termine di 60 giorni per impugnare il verbale avanti il Prefetto territorialmente competente ovvero il termine di 30 giorni per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione di quest’ultimo.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 6 del D.Lgs n. 150/2011 relativo alle opposizioni ai verbali d’accertamento.
“Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi' inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta”.
lunedì 26 settembre 2011
Ricorso a Giudice di Pace contro l'ordinanza del Prefetto
Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, alla cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto e' avvenuto anche mediante raccomandata a.r.
In ricorso deve contenere:
- Nome, cognome e C.F. del ricorrente;
- l’elezione di domicilio nel Comune ove si trova il Giudice di Pace competente;
- l’indicazione del valore della causa.
Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente, deve essere presentato in n. 1 originale oltre a 4 copie della stesso.
Unitamente al ricorso deve essere depositata la nota d’iscrizione a ruolo (per alcuni Comuni d’Italia tale nota deve essere compitata sul sito www.gdp.giustizia.it) e sulla stessa, sottoscritta dal ricorrente o dal Suo procuratore legale, dovrà essere apposto il Contributo Unificato secondo i seguenti importi, oltre € 8,00= per la marca da bollo:
Valore del procedimento Contributo Unificato
Fino a € 1.100,00= € 37,00=
Da € 1.100,01= a € 5.200,00= € 85,00=
Da € 5.200,01= a € 26.000,00= € 206,00=
Il Giudice fisserà le udienze alle quali il ricorrente dovrà presenziare – eventualmente per il tramite di un rappresentante munito di procura speciale.
Il Giudice di Pace può, con sentenza:
- respingere il ricorso, condannando o compensando le spese del giudizio;
- accogliere parzialmente il ricorso, qualora sia stata fatta espressa richiesta nell’atto, e ridurre la somma giunta nell’ordinanza prefettizia, rifondendo o compensando le spese di giudizio;
- accogliere, anche solo parzialmente, il ricorso, rifondendo o compensando le spese di giudizio;
La sentenza viene comunicata alle parti e passa in giudicato qualora nel termine di 6 mesi non sia stato proposto appello; qualora, invece, una delle parti del giudizio provveda a notificare all’altra la sentenza resa dal Giudice, la stessa passa in giudicato qualora non sia stato promosso appello nel termine breve di 30 gg.
In ricorso deve contenere:
- Nome, cognome e C.F. del ricorrente;
- l’elezione di domicilio nel Comune ove si trova il Giudice di Pace competente;
- l’indicazione del valore della causa.
Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente, deve essere presentato in n. 1 originale oltre a 4 copie della stesso.
Unitamente al ricorso deve essere depositata la nota d’iscrizione a ruolo (per alcuni Comuni d’Italia tale nota deve essere compitata sul sito www.gdp.giustizia.it) e sulla stessa, sottoscritta dal ricorrente o dal Suo procuratore legale, dovrà essere apposto il Contributo Unificato secondo i seguenti importi, oltre € 8,00= per la marca da bollo:
Valore del procedimento Contributo Unificato
Fino a € 1.100,00= € 37,00=
Da € 1.100,01= a € 5.200,00= € 85,00=
Da € 5.200,01= a € 26.000,00= € 206,00=
Il Giudice fisserà le udienze alle quali il ricorrente dovrà presenziare – eventualmente per il tramite di un rappresentante munito di procura speciale.
Il Giudice di Pace può, con sentenza:
- respingere il ricorso, condannando o compensando le spese del giudizio;
- accogliere parzialmente il ricorso, qualora sia stata fatta espressa richiesta nell’atto, e ridurre la somma giunta nell’ordinanza prefettizia, rifondendo o compensando le spese di giudizio;
- accogliere, anche solo parzialmente, il ricorso, rifondendo o compensando le spese di giudizio;
La sentenza viene comunicata alle parti e passa in giudicato qualora nel termine di 6 mesi non sia stato proposto appello; qualora, invece, una delle parti del giudizio provveda a notificare all’altra la sentenza resa dal Giudice, la stessa passa in giudicato qualora non sia stato promosso appello nel termine breve di 30 gg.
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