lunedì 26 settembre 2011

Ricorso a Giudice di Pace contro l'ordinanza del Prefetto

Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, alla cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto e' avvenuto anche mediante raccomandata a.r.

In ricorso deve contenere:

- Nome, cognome e C.F. del ricorrente;

- l’elezione di domicilio nel Comune ove si trova il Giudice di Pace competente;

- l’indicazione del valore della causa.

Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente, deve essere presentato in n. 1 originale oltre a 4 copie della stesso.

Unitamente al ricorso deve essere depositata la nota d’iscrizione a ruolo (per alcuni Comuni d’Italia tale nota deve essere compitata sul sito www.gdp.giustizia.it) e sulla stessa, sottoscritta dal ricorrente o dal Suo procuratore legale, dovrà essere apposto il Contributo Unificato secondo i seguenti importi, oltre € 8,00= per la marca da bollo:

Valore del procedimento Contributo Unificato

Fino a € 1.100,00= € 37,00=

Da € 1.100,01= a € 5.200,00= € 85,00=

Da € 5.200,01= a € 26.000,00= € 206,00=

Il Giudice fisserà le udienze alle quali il ricorrente dovrà presenziare – eventualmente per il tramite di un rappresentante munito di procura speciale.

Il Giudice di Pace può, con sentenza:

- respingere il ricorso, condannando o compensando le spese del giudizio;

- accogliere parzialmente il ricorso, qualora sia stata fatta espressa richiesta nell’atto, e ridurre la somma giunta nell’ordinanza prefettizia, rifondendo o compensando le spese di giudizio;

- accogliere, anche solo parzialmente, il ricorso, rifondendo o compensando le spese di giudizio;

La sentenza viene comunicata alle parti e passa in giudicato qualora nel termine di 6 mesi non sia stato proposto appello; qualora, invece, una delle parti del giudizio provveda a notificare all’altra la sentenza resa dal Giudice, la stessa passa in giudicato qualora non sia stato promosso appello nel termine breve di 30 gg.

venerdì 23 settembre 2011

Cos'è l'ordinanza prefettizia

L’ordinanza prefettizia è l’atto emesso dal Prefetto a seguito della presentazione del ricorso avverso il verbale d’accertamento.

“Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta” emette ordinanza motivata con la quale o ingiunge il pagamento di una somma determinata perché ritiene fondato l’accertamento o in caso contrario archivia gli atti (art. 204 c.1 C.d.s.).

Il termine per impugnarla è di 30 giorni!


I motivi per impugnare l’ordinanza prefettizia possono essere, esemplificandoli, i seguenti:

- Carente motivazione dell’ordinanza in relazione alle eccezioni esposte nel ricorso;

- Sottoscrizione da parte di un sostituto del Prefetto senza far menzione della delega;

- Notifica avvenuta da un centro S.I.T. non autorizzato;

- Emissione dell’ordinanza oltre il termine di 120 gg dal ricevimento del ricorso da parte della Prefettura;

- Notifica dell’ordinanza oltre il termine di 150 gg dal giorno di emissione dell’ordinanza stessa;

- Omessa o generica indicazione dei termini e modalità per impugnare l’atto.

lunedì 19 settembre 2011

Il ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto deve essere presentato tramite raccomandata a.r. entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale alla Prefettura del luogo ove il fatto e' avvenuto o, personalmente, presso gli Uffici dell'organo accertatore.

Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro trenta giorni all'Ufficio o Comando cui appartiene l'organo che ha elevato la multa, che nei successivi sessanta giorni è tenuto a presentare le proprie osservazioni in merito alla validità o meno della violazione contestata prendendo posizione sulle questioni sollevate dal ricorrente.

Se il ricorso è stato presentato all'Ufficio che ha elevato la multa, questo ha 30 giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto con le proprie osservazioni.

Il Prefetto può:

- respingere il ricorso con ordinanza motivata che deve essere emessa entro 120 giorni (che decorrono dal ricevimento da parte del Prefetto delle osservazioni dell’ufficio che ha elevato la multa). Con tale ordinanza il Prefetto ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione oltre le spese del procedimento.

L'ordinanza deve essere notificata all'autore della violazione e/o alle altre persone che sono tenute al pagamento (normalmente il proprietario) entro 150 giorni dalla sua adozione; entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza deve essere pagata la somma ingiunta o può essere proposto ricorso al Giudice di Pace competente territorialmente.

- accogliere il ricorso disponendo, nel termine di 120 giorni, l'archiviazione degli atti con ordinanza motivata che deve essere comunicata all'Ufficio che ha elevato la multa il quale provvederà a comunicarla al ricorrente.

Inoltre il ricorso si intende accolto quando, trascorsi 120 giorni l’ordinanza non viene adottata. Pertanto, sono da ritenersi archiviati gli atti quando l’ordinanza non è comunicata trascorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto (se lo ha ricevuto direttamente dal ricorrente mediante raccomandata a.r.) o trascorsi 180 giorni se il ricorso viene inoltrato al Prefetto dall'Ufficio o comando che ha elevato la multa.


Se il Prefetto non accoglie il ricorso è possibile proporre opposizione da presentarsi al Giudice di Pace.


ATTENZIONE: Se, nel termine di 60 giorni dalla notifica della violazione non si provvede al pagamento della sanzione pecuniaria o a proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, la sanzione amministrativa raddoppia oltre alle spese.

venerdì 9 settembre 2011

Altri motivi per contestare un verbale

Eventuali altri motivi per contestare il verbale in relazione alle singole violazioni del Codice della Strada:

ART. 7 C. 9 - ZTL – ACCESSO A ZONA ECOPASS

- Accesso seriale

- Mancanza di idonea segnaletica di preavviso;

- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;

- Omologazione del dispositivo di rilevamento.

ART. 7 – DIVIETO DI SOSTA

- Mancanza di idonea segnaletica orizzontale e/o verticale.

ART. 7 C. 14 – CIRCOLAZIONE NELLA CORSIA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI

- Accesso seriale

- Mancanza di idonea segnaletica di preavviso;

- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;

- Omologazione del dispositivo di rilevamento.

ART. 7 C. 14 - ACCESSO A ZONA SOGGETTA A TRAFFICO LIMITATO

- Accesso seriale

- Mancanza di idonea segnaletica di preavviso;

- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;

- Omologazione del dispositivo di rilevamento.

ART. 126 BIS – OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE

- Nessuna notizia deve essere fornita alla P.A. dal preteso trasgressore prima della definitività della sanzione principale.

ART. 142 – ECCESSO DI VELOCITA’ rilevato con autovelox

- Mancanza segnaletica della presenza del dispositivo;

- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;

- Omologazione del dispositivo di rilevamento;

- Taratura del dispositivo di rilevamento.

ART. 146 – PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO rilevato con dispositivo automatico

- Mancanza segnaletica della presenza del dispositivo;

- Documentazione fotografica non comprovante l'illecito;

- Omologazione del dispositivo di rilevamento;

- Taratura del dispositivo di rilevamento.


Se il verbale è stato elevato tramite dispositivi a distanza il verbale deve, a seconda del dispositivo, contenere:

- il modello dell’apparecchio utilizzato;
- la tollerabilità, accertata in percentuale, dello strumento;
- la dichiarazione di verifica della funzionalità del rilevatore;
- l’omologazione del Ministero delle Infrastrutture a seconda del dispositivo.

lunedì 5 settembre 2011

Multa

I motivi per contestare un verbale sono differenti a seconda della tipologia della violazione, della tipologia di rilevamento e di contestazione della stessa.
Di seguito trovate la trattazione di alcuni dei più ricorrenti motivi per proporre opposizione e successivamente alcuni motivi specifici per alcune delle più ricorrenti violazioni:
Ex art. 383 Reg. il verbale deve contenere:
  • il nome del trasgressore;
  • targa del veicolo;
  • il giorno e l’ora della violazione;
  • il luogo della violazione;
  • la descrizione dell'infrazione;
  • l’articolo di legge violato (che deve necessariamente corrispondere alla descrizione del fatto);
  • le eventuali dichiarazioni del trasgressore;
  • l’indicazione degli agenti accertatori con sottoscrizione degli stessi;
  • l’importo della sanzione con l’eventuale indicazione della possibilità di adempiere al pagamento in misura ridotta;
  • i termini e le modalità di pagamento e l’avvertimento sulle circostanze che rendono il verbale titolo esecutivo nonché l'avviso che, in caso di mandcato pagamento o di mancata opposizione, si procederà con l'esecuzione forzata;
  • i termini e le modalità per l'impugnazione;
  • in caso di contestazione differita, vanno indicate le motivazioni che hanno impedito la contestazione immediata.